Vengono considerate auto o moto storiche i veicoli costruiti da oltre 20 anni, purché dotati dei seguenti requisiti:
- carrozzeria,telaistica e/o allestimento conforme all'originale o legittimato;
- motore tecnicamente dello stesso tipo montato in origine dal costruttore, ovvero annotato sui documenti del veicolo;
- interni o selleria decorosi.
I veicoli storici possono contare su facilitazioni, sia da parte del fisco, per quanto riguarda il bollo, sia dal punto di vista assicurativo. Il periodo di 20 anni va riferito non all'immatricolazione, ma alla costruzione.
I veicoli con tali requisiti possono ottenere l'Attestato di Storicità. Tale documento viene rilasciato, a seguito di domanda del proprietario del veicolo, dall'Automotoclub Storico Italiano (Asi). Esso consente di ottenere - se ritenuto idoneo dalle Compagnie di Assicurazione - il particolare trattamento assicurativo in materia.
Tassa di circolazione
I veicoli storici con almeno 20 anni devono pagare un bollo, o tassa di circolazione, fisso, uguale per tutti. L'importo di tale tassa è stato fissato dall'articolo 63 della Legge n. 342 del 2000:
- 25,82 euro annui per le auto;
- 10,33 euro annui per le moto.
Assicurazione
Tra i vantaggi offerti dalle compagnie assicurative per le auto storiche, di solito c'è la classe di merito fissa, quindi al di fuori del sistema bonus malus. Inoltre, si può contare sulla "guida libera" inclusa nel prezzo, che consente a chiunque di guidare l'auto senza alcuna maggiorazione del premio assicurativo. Per gli appassionati che possiedono una collezione di auto storiche, ci sono le "formule garage", che consentono di assicurare l'intero parco macchine a condizioni molto vantaggiose.
Regole speciali
Se il veicolo è predisposto in origine dei punti di attacco per le cinture di sicurezza, queste ultime devono obbligatoriamente essere installate ed utilizzate, in caso contrario no. Una circolare del Ministero dei trasporti ha anche chiarito che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza non interessa i veicoli immatricolati prima del 15 giugno 1976.
Per quanto riguarda il trasporto dei minori sui sedili posteriori, l'art. 172 del codice della strada al comma 5, prevede che "i bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purchè siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni".
A proposito di fari, il Codice della Strada prevede che l'uso delle luci di posizione, al di fuori dei centri abitati, non sia obbligatorio per i veicoli iscritti nei registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi.
Per quanto riguarda le limitazioni al traffico nei centri storici per inquinamento, in teoria i veicoili storici, in quanto Euro 0, non potrebbero circolare. Ma l'Asi informa che molti Comuni che adottano regolamenti di limitazione alla circolazione - tra cui Torino, Genova, Aosta, Venezia, Bologna e Firenze - hanno introdotto una deroga per i veicoli storici.
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