In scadenza il bollo auto, ma per alcuni veicoli è prevista l’esenzione. Su quest’esenzione, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 112 del 29 novembre 2011, rispondendo ad un’istanza di interpello, in merito all’interpretazione dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fornisce chiarimenti interessati in riferimento proprio all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto storiche ossia gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” .
BOLLO AUTO STORICHE: IL QUESITO POSTO ALL’AGENZIA
Il quesito a cui rispondono le Entrate, è stato presentato da Tizio, titolare di un motoveicolo immatricolato nell’anno 1986 ed individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) valido per il 2011. L’interpellante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse automobilistiche, al proprio motoveicolo ultraventennale. L’articolo 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000 ha sancito infatti l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” costruiti da almeno 20 anni. Il comma 3 dello stesso articolo ha disposto che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell’esenzione devono essere individuati dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione. Sulla base di queste considerazioni, il soggetto interpellante chiede in sostanza con quali modalità debba essere comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico” per il veicolo, in modo da ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Per rispondere al dubbio avanzato nella risoluzione in oggetto, le Entrate ricordano in primo luogo che la competenza nella gestione degli interpelli della stessa Amministrazione finanziaria, è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, e a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione.
LA LEGGE 233 2000: ESENZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI VEICOLI
Le Entrate specificano che l’articolo 63 della legge n. 342/2000, disciplinante le “tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per quei veicoli e motoveicoli che hanno compiuto trent’anni dall’anno di prima immatricolazione, tranne quelli adibiti ad uso professionale. Per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), è un apposito elenco che indica i periodi di produzione dei veicoli. Il comma 2 della stessa norma estende l’esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine indicato si riduce di venti anni. Con la circolare n. 207 del 2000, l’Agenzia delle entrate, ha precisato che l’articolo 63 si applica anche ai veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” che sono stati costruiti specificamente per le competizioni, ai veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine ai veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Il comma 3 dell’articolo 63 dispone, anche che “I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”.
BOLLO VEICOLI ULTRAVENTENNALI: ESENZIONE IN BASE A DETERMINAZIONE ASI O FMI
In sostanza si prevede l’estensione del trattamento di esenzione dalle tasse automobilistiche, per i veicoli ultratrentennali non adibiti ad uso professionale ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione. Per i veicoli ultraventennali però , a differenza degli altri veicoli, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l’ASI e l’FMI. A bene vedere però l’articolo 63 della legge n. 342 del 2000, non prevede alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico.
NOTA RU 19 SETTEMBRE 2011 MINISTERO INFRASTRUTTURE
Proprio in merito a tali registri tenuti dall’Asi o Fmi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011 ha chiarito che “ l’iscrizione in uno dei registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”.
SENTENZA 455 2005 CORTE COSTITUZIONALE
Importante è anche una pronuncia in merito della Corte costituzionale, la sentenza del 23 dicembre 2005, n. 455. Con essa la Corte ha disposto che l’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è una “disposizione (che) individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”. Così secondo la Corte, l’ individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
BOLLO AUTO D’EPOCA: ESENZIONE SE C’E’ DETERMINAZIONE
Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è allora subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI. Si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo ex articolo 63 della legge n. 342 del 2000, quei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se però siano compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate sopra come veicoli costruiti per le competizioni, veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte da Asi o Fmi, che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento.
Se non vi è una specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa.